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Legge 14/02/1963 n. 6011. I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 10 saranno versati alla Gestione case per lavoratori in rate mensili. I contributi di cui alla lettera b) dell'art. 10 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti. Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi della lettera c) dello stesso art. 10, dai datori di lavoro saranno da questi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione contro le malattie o per la corresponsione degli assegni familiari, indicati per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale si effettua la riscossione, nonché i relativi privilegi, sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10. Gli enti o istituti percettori del contributo unitamente al quale è effettuata la riscossione avranno l'obbligo di versare entro dieci giorni alla Gestione case per lavoratori le somme per conto di essa riscosse. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà fissata la misura del rimborso delle spese per riscossione da corrispondersi agli Enti indicati nel precedente comma a carico della Gestione case per lavoratori. I datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dall'art. 10, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 1.500.000. Le somme pagate a titolo di ammenda sono destinate ai fondi della Gestione. 12. Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti di cui al successivo art. 16, tutti i lavoratori che abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un mese, ovvero abbiano versato contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 per lo stesso periodo. I lavoratori non possono comunque usufruire dei benefici previsti dal precedente comma, salvo il caso della richiesta di mutuo per miglioramento o risanamento di alloggio in proprietà previsto dal successivo art. 16, quando essi stessi o membri del loro nucleo familiare siano proprietari di un alloggio idoneo iscritto alla Conservatoria dei registri immobilia- ri delle località in cui sorgono le costruzioni, ovvero dovrà essere costruito od acquistato l'alloggio per il quale il prestito è stato richiesto. La stessa esclusione si applica nei casi in cui il lavoratore, ovvero un membro del suo nucleo familiare, risulti proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso od il contributo dello Stato o di ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da ente pubblico, ovvero risulti proprietario in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila. La esclusione si applica altresì nel caso in cui il lavoratore fruisca di un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire unmilioneduecentomila, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro. 13. Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori provvederà un Comitato centrale, costituito: 1) del presidente nominato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; 2) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del bilancio, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale; 3) di nove rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, di quattro rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'art. 10, lettera c), scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative; 4) di un ingegnere e di un architetto liberi professionisti, designati dai Consigli nazionali dell'ordine; 5) di un rappresentante degli istituti autonomi per le case popolari designato dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta dell'Associazione nazionale tra gli istituti autonomi per le case popolari; 6) di un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'ordine stesso; 7) di tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni stesse maggiormente rappresentative. Per ognuno dei componenti del Comitato, ad esclusione del presidente, è nominato un supplente. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. Il Comitato elegge, nel suo seno, il vice presidente. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario che la presidenza sia esercitata dal presidente o dal vice presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. Il presidente e il direttore generale della Gestione case per lavoratori partecipano di diritto alle riunioni del Comitato, con voto consultivo. Il Comitato, quando lo ritenga necessario, può ascoltare i rappresentanti di amministrazioni non incluse nella sua composizione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di categoria non inferiore a direttore di divisione. Il Comitato ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato centrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume le funzioni esercitate per l'attuazione dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, dal Comitato di attuazione indicato all'art. 1 della citata legge n. 43. 14. Il Comitato, entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, formula, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle norme per la sua attuazione, un programma decennale di costruzioni diviso in piani pluriennali, inteso ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie alloggi inseriti in quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza. A tale scopo i piani dovranno prevedere, in relazione alla necessità delle famiglie degli assegnatari, le attrezzature, i fabbricati, gli spazi verdi ed ogni altra provvidenza che sia ritenuta necessaria ad assicurare gli approvvigionamenti, le attività spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere, fra queste compreso il servizio sociale. Il programma decennale e i piani pluriennali sono sottoposti alla approvazione congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici. Il Comitato fissa il costo massimo ammissibile a vano per i singoli comprensori, nonché il costo convenzionale a vano per la determinazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto. Il Comitato provvederà, inoltre, allo stanziamento dei fondi per le ricerche operative sull'edilizia residenziale, per l'esecuzione di progetti edilizi sperimentali nonché per l'attuazione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari. 15. Il Comitato centrale forma il programma decennale di ripartizione dei fondi per Regione, per Provincia o per comprensorio intercomunale, tenendo conto dell'apporto di contributi, del fabbisogno di alloggi, calcolato in base all'indice di affollamento delle abitazioni dei lavoratori ed all'indice di incremento, naturale e migratorio, della popolazione, nonché degli indici di disoccupazione e di incremento delle forze del lavoro nei settori economici assoggettati a contribuzioni. In ogni caso l'importo dei fondi da impiegare nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare, con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale, non dovrà essere inferiore al 40 per cento delle somme da investire complessivamente, intendendosi come appartenenti all'Italia meridionale ed insulare le unità territoriali indicate dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. I piani predisposti ai sensi del precedente articolo dovranno prevedere: 1) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori subordinati; 2) la costruzione di alloggi destinati ai lavoratori dipendenti da aziende ed enti privati o pubblici i quali siano disposti ad anticipare alla Gestione che per i lavoratori i contributi dovuti fino all'importo relativo al costo delle costruzioni, sia per la parte di loro competenza, sia per la parte di competenza di tutti i loro dipendenti, salvo rivalse nei confronti di questi ultimi, nonché la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) la costruzione di alloggi destinati a cooperative i cui soci, compresi fra i contribuenti previsti dal primo comma dell'art. 12, siano disposti a concorrere alla costruzione stessa con l'apporto del costo dell'area, ovvero con un versamento la cui entità sarà stabilita, al momento del bando, dalla Gestione case per lavoratori e che non potrà essere in ogni caso inferiore al 15 per cento del costo totale dell'alloggio; 4) la costituzione di un fondo di rotazione per la costruzione o per l'ac quisto di alloggi destinati a lavoratori isolati. Alla ripartizione dei fondi da destinarsi alla esecuzione dei piani, relativamente ai quattro settori indicati nei commi precedenti, il Comitato centrale provvederà destinando al settore indicato nel numero 2) non più del dieci per cento dei fondi attribuiti per ciascun piano, al settore indicato nel n. 3) non più del venticinque per cento, al settore indicato nel n. 4) non più del quindici per cento ed al settore indicato nel n. 1) il rimanente dei fondi stessi. In relazione agli stanziamenti effettuati per ciascuno dei settori indicati nel comma precedente e per ciascuna località saranno emessi, ai fini della prenotazione, appositi bandi. Le aziende, gli enti pubblici, le amministrazioni, le cooperative ed i lavoratori singoli interessati provvederanno alle richieste secondo le modalità stabilite dai bandi. Qualora il numero dei lavoratori richiedenti, appartenenti ai singoli settori, fosse superiore al numero degli alloggi che è possibile costruire per ogni località e settore, si provvederà alla formazione di graduatorie. I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi o dei prestiti saranno stabiliti dal regolamento sulla base di punteggi relativi al bisogno di alloggio, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ferma restando la norma di cui all'art. 4 della legge 27 giugno 1961, n. 551, e a quella di nuova formazione, alla anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costrizioni ed all'anzianità di contribuzione, salvo quanto riguarda la scelta delle cooperative la quale avverrà per sorteggio, tenendo presente, però, nei successivi bandi il diritto acquisito in base all'anzianità della domanda. Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi i soci delle cooperative che abbiano contribuito ai piani settennali, previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un anno, ovvero abbiano versato i contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 per lo stesso periodo. 16. Il fondo di rotazione previsto dall'articolo precedente ha lo scopo di consentire anticipazioni ad Istituti bancari e agli Enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per la concessione di prestiti con la sola garanzia dell'ipoteca legale sull'alloggio a favore dei lavoratori, i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare ovvero provvedere al miglioramento ed al risanamento di alloggio di loro proprietà. I prestiti dovranno essere concessi con priorità ai lavoratori che intendano procedere direttamente, o attraverso la costituzione di cooperative, alla costruzione dell'abitazione. Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli istituti di credito esclusivamente per la concessione di prestiti per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi previsti dal primo comma del presente articolo. Il Comitato centrale fisserà l'ammontare massimo del costo delle costruzioni sul quale potrà essere concesso il prestito nella misura percentuale precedentemente prevista. In ogni caso la concessione di prestiti de- stinati al miglioramento od al risanamento di alloggi non potrà superare il quarto del valore degli alloggi stessi. Gli istituti di credito aventi titolo a concedere prestiti ai lavoratori in relazione alle anticipazioni di cui al presente articolo sono designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. |
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